Elezione del Presidente della Repubblica, dei giudici della Corte Costituzionale e del CSM

Con le modifiche che propone la Riforma costituzionale di Renzi, il rischio è la realizzazione di un vero e proprio regime!


Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento riunito in seduta comune. Non è più prevista la partecipazione dei delegati regionali. Cambia anche la maggioranza necessaria per l’elezione. In precedenza per le prime tre votazioni erano richiesti i due terzi e dalla quarta votazione era sufficiente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, mentre il nuovo testo mantiene per i primi tre scrutini la maggioranza dei due terzi, dal quarto al settimo la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea e dal settimo dei tre quinti dei votanti.

Il Presidente della Camera dei deputati diventa la seconda carica dello Stato, esercitando le funzioni del Presidente della Repubblica in caso di impedimento.

Per l’elezione di un nuovo Presidente della Repubblica, il Parlamento è convocato in seduta comune dal Presidente della Camera o, nel caso stia sostituendo il Presidente nelle sue funzioni, dal Presidente del Senato.

Sull’elezione dei giudici della Corte costituzionale, i cinque di nomina parlamentare sono eletti separatamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, che ne eleggono rispettivamente tre e due, e non più dal Parlamento in seduta comune.

Perché non va

Il ruolo del Presidente della Repubblica non è un ruolo simbolico, ma rappresenta il massimo organo di garanzia e in particolare autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo, promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge, inoltre può con messaggio motivato rinviare le leggi alle Camere, nomina cinque membri della Corte Costituzionale, presiede il Csm, indice le elezioni delle nuove Camere (della sola Camera dei deputati, in base alla riforma costituzionale), ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo di Difesa, dichiara lo stato di Guerra deliberato dalle Camere (dalla sola Camera dei deputati, in base alla riforma costituzionale).

E’ evidente a tutti che il Capo dello Stato dovrebbe essere eletto con il consenso più alto possibile, appare pertanto inverosimile la previsione che dal settimo scrutinio possa essere eletto a maggioranza assoluta dei votanti e paradossalmente, in presenza del numero legale di 368 parlamentari, con 220 voti (equivalenti ai tre quinti dei 368) possa essere eletto un presidente della Repubblica.

Si comprende benissimo che questo è un caso estremo ma anche i tre quinti dei membri dell’Assemblea, ovvero 438 richiesti dalla quarta alla settima votazione, possono essere raggiunti da un solo partito grazie alla legge elettorale ‘Italicum’ che garantisce al primo partito 340 parlamentari, grazie ai trucchi già individuati che si possono attuare sulla base della già citata legge elettorale, e grazie alla composizione e alle modalità elettive del nuovo Senato.

A questo punto ci troveremmo di fronte ad un Presidente della Repubblica espressione non di una coalizione di Governo ma di un solo partito, facendo venire meno completamente la terzietà richiesta dalla delicatezza del ruolo.

Ma non basta, abbiamo già visto che il Governo predispone i disegni di legge. Un presidente della Repubblica espressione di un partito autorizzerà la presentazione di questi disegni di legge alla Camera, che le approverà in virtù di una larga maggioranza prevista dal premio di maggioranza, addirittura nei termini temporali dettati dal Governo.

Il presidente della Repubblica non potendo scontentare coloro che lo hanno eletto promulgherà queste leggi e a questo punto l’unico argine a difesa della Costituzione e della democrazia dovrebbe essere la Corte Costituzionale che giudica la costituzionalità delle leggi e dei conflitti tra gli organi dello Stato.

Anche in questo caso però la Corte Costituzionale cessa di essere un organo terzo, dato che cinque dei suoi membri verranno eletti da un presidente della Repubblica di maggioranza, a cui si aggiungeranno almeno altri tre membri che verranno eletti dal partito di maggioranza e pertanto la maggioranza avrà di partenza un minimo di 8 su 15 membri e quindi la maggioranza assoluta.

Un terzo dei componenti del Csm verrà eletto dal Parlamento in seduta comune, con il rischio che il partito di maggioranza, vincente grazie all’Italicum, riesca a nominarli tutti o quasi. Inoltre a pre- siedere il Csm è il presidente della Repubblica e anche il suo vice, che di fatto è il facente funzioni, sarà il non togato espressione della del partito unico di maggioranza. Alla faccia dell’autonomia della magistratura.

Con modalità diverse, anche le authority, gli organi di garanzia o anche lo stesso cda della Rai saranno espressione della stessa maggioranza di Governo ovvero della maggioranza del partito unico.

Il risultato di tutto questo, quando un partito vince con un solo voto in più al ballottaggio, è che ottiene tutto – Governo, presidente del Consiglio, presidente della Camera, il controllo del potere legislativo, il presidente del Senato, il presidente della Repubblica che è presidente anche del Csm, il vice presidente laico del Csm e i componenti laici, la maggioranza della Corte Costituzionale e degli organi di controllo e di garanzia – ed quindi è la realizzazione di un vero e proprio regime.