La composizione del Senato

Ecco che cosa prevede la Riforma costituzionale in merito alla composizione del Senato. Ecco perché #iovotoNO.


Al Senato, il numero dei senatori si riduce a 100, circa un terzo dei 315 (più i senatori a vita) previsti dal testo vigente.

95 senatori rappresentano le istituzioni territoriali (non più la Nazione) e sono eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alle scelte degli elettori; di questi 95 senatori, 74 sono eletti tra i membri dei medesimi consigli e 21 tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, nella misura di un sindaco per ogni territorio.

L’elezione popolare diretta verrebbe dunque sostituita da un’elezione di secondo grado.

Tuttavia, il nuovo testo costituzionale prevede che, con modalità stabilite con una successiva legge, i senatori siano eletti “con metodo proporzionale” e “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri” in occasione del rinnovo dei consigli regionali.

La distribuzione a livello nazionale continua a essere fatta proporzionalmente alla popolazione risultante dall’ultimo censimento generale, fatto salvo un numero minimo di due senatori per ogni regione e per ciascuna delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella dei Consigli regionali da cui sono stati eletti; inoltre, i senatori decadono se cessa la loro carica elettiva regionale o locale.

Il Senato diviene quindi organo a rinnovo parziale continuo, non sottoposto a scioglimento. Attualmente, invece, il Senato viene eletto nella sua interezza ogni 5 anni, salvo scioglimento anticipato delle Camere.

Fino a cinque senatori sono invece nominati «per altissimi meriti» dal Presidente della Repubblica. Tali senatori (che sostituiscono gli attuali senatori a vita) durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati. Rimangono invece senatori di diritto e a vita gli ex Presidenti della Repubblica. Mantengono il loro ruolo anche i quattro senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della ri- forma (Elena Cattaneo, Mario Monti, Renzo Piano e Carlo Rubbia).

La riforma sopprime inoltre l’articolo 58 sull’elettorato attivo e passivo, non prevedendo più specifici limiti d’età per la elezione alla carica di senatore (mentre oggi occorrono 25 anni per votare e 40 anni per essere eletti) oltre a quelli derivanti dai rispettivi organi di provenienza: 18 anni sia per l’elettorato attivo che passivo.

Ai senatori non spetta più alcuna indennità parlamentare per il ruolo, ma ovviamente percepiranno quella dell’istituzione territoriale da cui provengono e saranno sempre possibili il conferimento della diaria e delle indennità accessorie, portando a risparmi ridicoli rispetto alla spesa del Senato; restano invece validi per i senatori come per i deputati il divieto di vincolo di mandato e l’immunità parlamentare.

Perché non va

La riforma, con l’elezione indiretta da parte dei Consigli regionali ma legata alla indicazione degli elettori, è una vera e propria presa in giro, che mette a rischio di incostituzionalità la futura legge elettorale per il Senato. Come si può attribuire l’elezione dei senatori ai consiglieri prevedendo che lo facciano se- condo l’indicazione degli elettori? I senatori o sono eletti dai consigli regionali o dai cittadini, ma es- sendo espresso chiaramente che sono i consiglieri regionali ad eleggerli è evidente che il voto popo- lare viene bypassato.

L’unica certezza che oggi abbiamo è che la prima volta che si voterà per il Senato saranno i consiglieri regionali a eleggere tra di loro e tra i sindaci i futuri senatori sulla base di liste bloccate e quindi senza alcun coinvolgimento del popolo.

Di fatto così come è configurato questo Senato non solo non è un Senato delle autonomie, ma è un organo che non serve assolutamente a nulla, che costa e quindi andrebbe soppresso o totalmente da riscrivere utilizzando come spunto il Senato federale tedesco, vera espressione dei lander.

 

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